Art. 4.
(Simbolo).
1. Il partito ha un simbolo, che è depositato nel registro di cui all'articolo 3, comma 11, contestualmente allo statuto.
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2. Il simbolo di cui al comma 1 deve essere identificativo in modo univoco del partito e non deve essere suscettibile di essere confuso con il simbolo di altri partiti.
3. Il simbolo è di esclusiva proprietà dell'organo assembleare del partito ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti.